Obligatiònes civiles / honorariæ

Obligatiònes civiles / honorariæ [Obbligazioni civili / pretorie]

La distinzione, di elaborazione giustinianea, aveva riguardo al diverso sistema giuridico che aveva riconosciuto le singole obbligazioni:
obligationes civiles erano quelle riconosciute dal iùs civile [vedi] e quelle introdotte da leggi o constitutiònes prìncipum [vedi];
obligationes honorariæ erano quelle introdotte nell’ordinamento dai magistrati repubblicani, nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ed in particolare dal prætor [vedi].