Obligatio pròpter rem
Obligatio pròpter rem [Obbligazione reale]
Si tratta di quella particolare categoria di obbligazioni nelle quali il debitore viene individuato in virtù del suo collegamento con un bene (si parla, in proposito, di ambulatorietà passiva del rapporto obbligatorio).
Si tratta di vere e proprie obbligazioni, perché il rapporto con la cosa che le caratterizza, rileva soltanto come modo di individuazione del debitore che muta con l’avvicendarsi dei titolari della proprietà o del diritto.
Come esempio di (—) si fa riferimento di solito agli obblighi di fare o di non fare gravanti sul proprietario del fondo servente al fine di rendere possibile l’esercizio della servitù ([vedi servitùtes prædiòrum] art. 1030 c.c.) al proprietario del fondo dominante (es.: si pensi al dovere di manutenzione di una strada adibita a servitù di passaggio).
Si ritiene che, per il suo inscindibile collegamento con un diritto reale, anche l’(—) abbia il carattere della tipicità (parte della dottrina è, peraltro, di contrario avviso, ritenendo prevalente la natura di rapporto obbligatorio relativo, come tale non assoggettato al principio del numerus clàusus [vedi]).
Si tratta di quella particolare categoria di obbligazioni nelle quali il debitore viene individuato in virtù del suo collegamento con un bene (si parla, in proposito, di ambulatorietà passiva del rapporto obbligatorio).
Si tratta di vere e proprie obbligazioni, perché il rapporto con la cosa che le caratterizza, rileva soltanto come modo di individuazione del debitore che muta con l’avvicendarsi dei titolari della proprietà o del diritto.
Come esempio di (—) si fa riferimento di solito agli obblighi di fare o di non fare gravanti sul proprietario del fondo servente al fine di rendere possibile l’esercizio della servitù ([vedi servitùtes prædiòrum] art. 1030 c.c.) al proprietario del fondo dominante (es.: si pensi al dovere di manutenzione di una strada adibita a servitù di passaggio).
Si ritiene che, per il suo inscindibile collegamento con un diritto reale, anche l’(—) abbia il carattere della tipicità (parte della dottrina è, peraltro, di contrario avviso, ritenendo prevalente la natura di rapporto obbligatorio relativo, come tale non assoggettato al principio del numerus clàusus [vedi]).