Obligatio pro parte

Obligatio pro parte [Obbligazione parziaria]

È parziaria l’obbligazione con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto od obbligo, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo ed indipendente da quello degli altri.
In particolare:
— se vi sono più creditori, ognuno di essi ha il diritto di esigere dal debitore soltanto la sua parte;
— se vi sono più debitori, ciascuno di essi è obbligato solo per la sua parte.
Di solito, si ha un’obbligazione parziaria quando la prestazione è divisibile.
In diritto romano, in presenza di una obbligazione con più soggetti passivi o con più soggetti attivi, la regola era che l’obligatio fosse pro parte, cioè parziaria. In linea di principio, il ius privatum guardò con sfavore i rapporti obbligatori plurisoggettivi e considerò di regola, l’obbligazione da essi derivante parziaria, contrariamente a quanto accade nel nostro ordinamento. Furono tuttavia previste tre eccezioni alla regola della parziarietà:
— che la prestazione fosse, per natura o per determinazione delle parti, indivisibile [vedi obligàtio divisibilis e indivisibilis];
— che la obbligazione nascesse da responsabilità primaria da atto illecito [vedi obligatiònes ex delicto];
— che le parti avessero stabilito che la prestazione dovesse essere effettuata per intero da uno qualunque di essi o a favore di uno qualunque di essi [vedi obligatio in sòlidum].
Al di là di tali casi l’obligatio si divideva ìpso iùre [vedi] in tante obbligazioni quanti erano i soggetti attivi o passivi.