Obligatio in solidum
Obligatio in solidum [Obbligazione solidale; cfr. artt. 1292 ss. c.c.]
È solidale l’obbligazione con più soggetti, dal lato attivo o passivo, derivante da un unico fatto giuridico, nella quale ogni creditore ha diritto di pretendere la prestazione per intero (solidarietà attiva), oppure ogni debitore ha l’obbligo di eseguire l’intera prestazione (solidarietà passiva).
In diritto romano, la solidarietà costituiva un’eccezione al principio della normale parziarietà delle obbligazioni [vedi obligatio pro parte].
Potevano aversi obbligazioni solidali:
— nel caso in cui più debitori in una stipulàtio [vedi] rispondevano all’interrogazione del creditore (centum mihi dari spòndes?);
— nel caso in cui più creditori rivolgevano l’identica domanda ad un unico debitore;
— nel caso in cui le parti esplicitamente pattuivano il vincolo solidale.
Il diritto romano classico conobbe pure le obbligazioni cumulative, nelle quali il creditore poteva pretendere tante prestazioni per quanti erano i debitori: così nei casi di delictum privato commesso da più persone, tutti i partecipi dovevano pagare la pœna stabilita dalla legge e chiesta dal danneggiato con l’>actio pœnalis [vedi]. Inoltre tutti i danneggiati potevano pretendere da ciascun responsabile, anche in tempi successivi, il pagamento dell’intera somma: in sostanza si aveva un cumulo di obligatiònes, potendo l’àctio pœnalis essere esercitata contro tutti i colpevoli e da tutti i danneggiati creditori.
Nelle obbligazioni solidali da atto lecito il pagamento eseguito da uno dei debitori, ovvero dall’unico debitore, in favore di uno qualsiasi dei creditori estingueva l’intera obbligazione, dal momento che scopo della solidarietà era proprio quello di garantire l’adempimento dell’obbligazione.
Pertanto nelle obbligazioni solidali il vincolo riguardava tutti i soggetti, anche se la concreta realizzazione della pretesa creditoria si verificava a seguito dell’iniziativa di un creditore o della scelta di un debitore, a seconda che si trattasse di solidarietà attiva o passiva.
Essendo l’obbligazione solidale composta da una sola obligatio, era inconcepibile il regresso o la rivalsa da parte di chi aveva pagato: il debitore in sòlidum non poteva rivolgersi contro gli altri condebitori per ottenere una parte di quanto pagato, così come il creditore solidale non doveva versare agli altri creditori una quota della prestazione ricevuta, in quanto la solidarietà non comportava reciproca garanzia. Il regresso era possibile solo in base ai rapporti intercorrenti tra i vari debitori o creditori solidali (società, mandato, comunione).
Peraltro alcune leggi dell’epoca repubblicana iniziarono a regolare il frazionamento del rapporto obbligatorio solidale: l’evoluzione si concluse solo nell’epoca giustinianea. In particolare:
— si ammise che il debitore solidale prescelto per il pagamento, prima di pagare, potesse farsi cedere le azioni che il creditore vantava verso gli altri debitori: il debitore pagante diventava creditore degli altri debitori solidali, potendo, così, rivalersi contro di essi (benefìcium cedendàrum actiònum [vedi]);
— la lex Furia de spònsu impose di dividere l’azione tra più sponsòres [vedi spònsio];
— l’imperatore Adriano introdusse a favore dei fideiussòres, il beneficium divisiònis, obbligando il creditore a richiedere a ciascun garante soltanto la sua quota di debito.
Nel diritto giustinianeo infine si stabilì il principio che tra più debitori solidali solvibili, l’azione fosse frazionata in parti uguali, rispondendo ciascuno solo per la sua quota. Inoltre, il regresso fu concesso, indipendentemente dalla cessione delle azioni, al debitore che aveva pagato l’intero debito: a questo era accordata un’actio utilis [vedi] per ottenere dagli altri debitori il pagamento della loro quota debito.
Tipico modo di estinzione dell’(—) era la litis contestàtio [vedi], che importava novazione dell’obligatio: dopo la lìtis contestatio né il creditore poteva agire contro gli altri debitori né gli altri creditori contro il debitore.
Nel diritto giustinianeo (avendo perso la litis contestatio gli effetti che produceva nel processo classico ed essendo divenuta solo un momento dell’azione), si stabilì che in presenza di un’obbligazione solidale passiva non la litis contestatio, ma l’effettivo adempimento avesse effetto liberatorio: si ammise così che fino al pagamento il creditore potesse agire verso gli altri debitori.
È solidale l’obbligazione con più soggetti, dal lato attivo o passivo, derivante da un unico fatto giuridico, nella quale ogni creditore ha diritto di pretendere la prestazione per intero (solidarietà attiva), oppure ogni debitore ha l’obbligo di eseguire l’intera prestazione (solidarietà passiva).
In diritto romano, la solidarietà costituiva un’eccezione al principio della normale parziarietà delle obbligazioni [vedi obligatio pro parte].
Potevano aversi obbligazioni solidali:
— nel caso in cui più debitori in una stipulàtio [vedi] rispondevano all’interrogazione del creditore (centum mihi dari spòndes?);
— nel caso in cui più creditori rivolgevano l’identica domanda ad un unico debitore;
— nel caso in cui le parti esplicitamente pattuivano il vincolo solidale.
Il diritto romano classico conobbe pure le obbligazioni cumulative, nelle quali il creditore poteva pretendere tante prestazioni per quanti erano i debitori: così nei casi di delictum privato commesso da più persone, tutti i partecipi dovevano pagare la pœna stabilita dalla legge e chiesta dal danneggiato con l’>actio pœnalis [vedi]. Inoltre tutti i danneggiati potevano pretendere da ciascun responsabile, anche in tempi successivi, il pagamento dell’intera somma: in sostanza si aveva un cumulo di obligatiònes, potendo l’àctio pœnalis essere esercitata contro tutti i colpevoli e da tutti i danneggiati creditori.
Nelle obbligazioni solidali da atto lecito il pagamento eseguito da uno dei debitori, ovvero dall’unico debitore, in favore di uno qualsiasi dei creditori estingueva l’intera obbligazione, dal momento che scopo della solidarietà era proprio quello di garantire l’adempimento dell’obbligazione.
Pertanto nelle obbligazioni solidali il vincolo riguardava tutti i soggetti, anche se la concreta realizzazione della pretesa creditoria si verificava a seguito dell’iniziativa di un creditore o della scelta di un debitore, a seconda che si trattasse di solidarietà attiva o passiva.
Essendo l’obbligazione solidale composta da una sola obligatio, era inconcepibile il regresso o la rivalsa da parte di chi aveva pagato: il debitore in sòlidum non poteva rivolgersi contro gli altri condebitori per ottenere una parte di quanto pagato, così come il creditore solidale non doveva versare agli altri creditori una quota della prestazione ricevuta, in quanto la solidarietà non comportava reciproca garanzia. Il regresso era possibile solo in base ai rapporti intercorrenti tra i vari debitori o creditori solidali (società, mandato, comunione).
Peraltro alcune leggi dell’epoca repubblicana iniziarono a regolare il frazionamento del rapporto obbligatorio solidale: l’evoluzione si concluse solo nell’epoca giustinianea. In particolare:
— si ammise che il debitore solidale prescelto per il pagamento, prima di pagare, potesse farsi cedere le azioni che il creditore vantava verso gli altri debitori: il debitore pagante diventava creditore degli altri debitori solidali, potendo, così, rivalersi contro di essi (benefìcium cedendàrum actiònum [vedi]);
— la lex Furia de spònsu impose di dividere l’azione tra più sponsòres [vedi spònsio];
— l’imperatore Adriano introdusse a favore dei fideiussòres, il beneficium divisiònis, obbligando il creditore a richiedere a ciascun garante soltanto la sua quota di debito.
Nel diritto giustinianeo infine si stabilì il principio che tra più debitori solidali solvibili, l’azione fosse frazionata in parti uguali, rispondendo ciascuno solo per la sua quota. Inoltre, il regresso fu concesso, indipendentemente dalla cessione delle azioni, al debitore che aveva pagato l’intero debito: a questo era accordata un’actio utilis [vedi] per ottenere dagli altri debitori il pagamento della loro quota debito.
Tipico modo di estinzione dell’(—) era la litis contestàtio [vedi], che importava novazione dell’obligatio: dopo la lìtis contestatio né il creditore poteva agire contro gli altri debitori né gli altri creditori contro il debitore.
Nel diritto giustinianeo (avendo perso la litis contestatio gli effetti che produceva nel processo classico ed essendo divenuta solo un momento dell’azione), si stabilì che in presenza di un’obbligazione solidale passiva non la litis contestatio, ma l’effettivo adempimento avesse effetto liberatorio: si ammise così che fino al pagamento il creditore potesse agire verso gli altri debitori.