Obligatio divisibilis e indivisibilis

Obligatio divisibilis e indivisibilis [cfr. artt. 1314 ss. c.c.]

Si parla di obbligazioni divisibili ed obbligazioni indivisibili, a seconda che la prestazione sia divisibile o meno. Tale distinzione, naturalmente, acquista rilievo sia in presenza di una pluralità di creditori o debitori (ponendosi il problema dell’ammissibilità di un adempimento frazionato) sia con riguardo alla possibilità di un adempimento rateale, in fasi successive.
In diritto romano, l’obbligazione era indivisibile se la prestazione era indivisibile, cioè insuscettibile di un adempimento parziale: in tal caso si riteneva che singoli adempimenti parziali non garantissero comunque al creditore il vantaggio che gli poteva derivare dalla prestazione complessiva.
In presenza di più debitori o creditori, pertanto, se l’obbligazione era divisibile, ciascuno dei creditori poteva chiedere la prestazione solo per la sua quota e ciascuno dei debitori doveva adempiere la prestazione solo per la sua quota; viceversa se l’obbligazione era indivisibile ciascuno dei debitori doveva eseguirla e ciascun creditore poteva esigerla per intero.