Obligatio cum facultàte solutiònis
Obligatio cum facultàte solutiònis [Obbligazione facoltativa o con facoltà alternativa; cfr. art. 1285 c.c.]
Categoria di obbligazioni [vedi obligatio] nella quale, pur essendo una sola la res oggetto dell’obbligazione, era consentito al debitore di liberarsi eseguendo un’altra prestazione, prevista dalle parti oppure per legge.
Si distingueva dall’obligatio alternativa [vedi] in quanto era una obbligazione semplice, per cui se la prestazione dedotta in obbligazione diventava impossibile, non vi era concentrazione nella seconda prestazione, ma estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta.
Categoria di obbligazioni [vedi obligatio] nella quale, pur essendo una sola la res oggetto dell’obbligazione, era consentito al debitore di liberarsi eseguendo un’altra prestazione, prevista dalle parti oppure per legge.
Si distingueva dall’obligatio alternativa [vedi] in quanto era una obbligazione semplice, per cui se la prestazione dedotta in obbligazione diventava impossibile, non vi era concentrazione nella seconda prestazione, ma estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta.