Obligatio cum facultàte solutiònis

Obligatio cum facultàte solutiònis [Obbligazione facoltativa o con facoltà alternativa; cfr. art. 1285 c.c.]

Categoria di obbligazioni [vedi obligatio] nella quale, pur essendo una sola la res oggetto dell’obbligazione, era consentito al debitore di liberarsi eseguendo un’altra prestazione, prevista dalle parti oppure per legge.
Si distingueva dall’obligatio alternativa [vedi] in quanto era una obbligazione semplice, per cui se la prestazione dedotta in obbligazione diventava impossibile, non vi era concentrazione nella seconda prestazione, ma estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta.