Obligàtio auctoritàtis

Obligàtio auctoritàtis [Obbligazione di garanzia]

Era così denominato, in riferimento alla mancipàtio [vedi] l’obbligo, incombente sul venditore, di prestare la garanzia per l’evizione, e cioè di presentarsi, previa chiamata dell’acquirente in giudizio, nel caso di rèi vindicàtio [vedi] intentata nei confronti di quest’ultimo da parte del terzo che si dichiarasse proprietario della cosa venduta. Se il venditore si rifiutava di dare assistenza all’acquirente, o se quest’ultimo rimaneva, comunque, soccombente, subendo l’evictio [vedi], a lui spettava un’actio in duplum, contro il venditore, per il doppio del prezzo pagato o del valore della res.