Obligatio alternativa
Obligatio alternativa [cfr. artt. 1285 ss. c.c.]
Si aveva obbligazione alternativa nel caso in cui fossero dedotte come oggetto dell’obbligazione due o più prestazioni, ma il debitore fosse tenuto ad eseguirne una sola: >duæ res vel plures sunt in obligatiòne, una autem in solutiòne.
Il diritto di scelta (ius eligendi) spettava al debitore, a meno che non fosse attribuito al creditore in base al titolo costitutivo.
Il diritto di scelta non si esauriva, in linea di principio, con la semplice dichiarazione di volere eseguire o pretendere una delle prestazioni, bensì con l’adempimento effettivo di una di esse. Secondo il ius civile, pertanto, prima dell’esecuzione era sempre possibile mutare la scelta (ius variandi): peraltro, il pretore concesse una excèptio [vedi] contro l’azione del creditore che agisse alternativamente, ritenendo che l’esercizio del ius variandi configurasse un pactum de non petèndo in ordine alla prestazione “abbandonata”.
L’unità dell’obbligazione alternativa comportava che il pagamento o la lìtis contestàtio relativamente ad una delle prestazioni producesse estinzione dell’intera obbligazione. Se invece una delle due prestazioni diveniva impossibile [vedi ad impossibìlia nèmo tenètur], l’obbligazione si limitava, concentrandosi sull’altra; pertanto:
— se la scelta spettava al debitore, ove la cosa fosse perita per fatto del debitore, questi con ciò ha operato la scelta, per cui l’obbligazione si concentrava sull’altra prestazione. Se, invece, si riscontrava una negligenza o imprudenza del creditore, ugualmente si operava la concentrazione, salvo il diritto del debitore al risarcimento del danno per l’estinzione del suo ius variandi; in diritto giustinianeo si ammise inoltre che il debitore potesse liberarsi del vincolo obbligatorio anche pagando il prezzo delle cose andate perdute per caso fortuito;
— se la scelta spettava al creditore, la concentrazione operava solo se non si era in presenza di un comportamento colposo del debitore. Se tale comportamento aveva prodotto l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, si riteneva ancora esercitabile la facoltà di scelta ed il giudice poteva riconoscere al creditore il diritto di ottenere l’æstimàtio [vedi] della res andata distrutta.
Peraltro, in diritto postclassico se una prestazione diventava impossibile per colpa del debitore e successivamente l’altra lo diveniva per caso fortuito, il creditore mediante l’esercizio dell’àctio doli [vedi] poteva ottenere il risarcimento per il danno subìto a seguito dell’estinzione dell’obbligazione.
Si aveva obbligazione alternativa nel caso in cui fossero dedotte come oggetto dell’obbligazione due o più prestazioni, ma il debitore fosse tenuto ad eseguirne una sola: >duæ res vel plures sunt in obligatiòne, una autem in solutiòne.
Il diritto di scelta (ius eligendi) spettava al debitore, a meno che non fosse attribuito al creditore in base al titolo costitutivo.
Il diritto di scelta non si esauriva, in linea di principio, con la semplice dichiarazione di volere eseguire o pretendere una delle prestazioni, bensì con l’adempimento effettivo di una di esse. Secondo il ius civile, pertanto, prima dell’esecuzione era sempre possibile mutare la scelta (ius variandi): peraltro, il pretore concesse una excèptio [vedi] contro l’azione del creditore che agisse alternativamente, ritenendo che l’esercizio del ius variandi configurasse un pactum de non petèndo in ordine alla prestazione “abbandonata”.
L’unità dell’obbligazione alternativa comportava che il pagamento o la lìtis contestàtio relativamente ad una delle prestazioni producesse estinzione dell’intera obbligazione. Se invece una delle due prestazioni diveniva impossibile [vedi ad impossibìlia nèmo tenètur], l’obbligazione si limitava, concentrandosi sull’altra; pertanto:
— se la scelta spettava al debitore, ove la cosa fosse perita per fatto del debitore, questi con ciò ha operato la scelta, per cui l’obbligazione si concentrava sull’altra prestazione. Se, invece, si riscontrava una negligenza o imprudenza del creditore, ugualmente si operava la concentrazione, salvo il diritto del debitore al risarcimento del danno per l’estinzione del suo ius variandi; in diritto giustinianeo si ammise inoltre che il debitore potesse liberarsi del vincolo obbligatorio anche pagando il prezzo delle cose andate perdute per caso fortuito;
— se la scelta spettava al creditore, la concentrazione operava solo se non si era in presenza di un comportamento colposo del debitore. Se tale comportamento aveva prodotto l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, si riteneva ancora esercitabile la facoltà di scelta ed il giudice poteva riconoscere al creditore il diritto di ottenere l’æstimàtio [vedi] della res andata distrutta.
Peraltro, in diritto postclassico se una prestazione diventava impossibile per colpa del debitore e successivamente l’altra lo diveniva per caso fortuito, il creditore mediante l’esercizio dell’àctio doli [vedi] poteva ottenere il risarcimento per il danno subìto a seguito dell’estinzione dell’obbligazione.