Obligàtio ad genus pèrtinens

Obligàtio ad genus pèrtinens [Obbligazione generica] [cfr. art. 1178 c.c.]

Si trattava di una obbligazione [vedi obligatio] avente ad oggetto una categoria più o meno vasta di cose [vedi genus] o di cose considerate fungibili, entro cui individuare la cosa oggetto della prestazione.
La figura dell’obbligazione generica fu individuata inizialmente con riferimento al genus composto dagli schiavi: il genus poteva essere più o meno ampio, potendo essere oggetto dell’obbligazione ad esempio uno schiavo, o uno schiavo greco, uno schiavo biondo, uno schiavo greco biondo pedagogo, etc.
La scelta della cosa da prestare spettava, in via generale, al debitore.
Nel diritto classico il debitore, poiché formalmente tutte le cose comprese nel genus erano considerate uguali, poteva consegnare qualsiasi cosa appartenente al genus, purché non fosse la peggiore (nec optimum nec pessimum). Nel diritto giustinianeo il debitore doveva prestare una res mediæ æstimatiònis, cioè di media qualità.
Le obbligazioni generiche erano sottoposte ad una particolare disciplina per quanto riguarda l’impossibilità sopravvenuta: poiché genus nùmquam pèrit [vedi], il debitore non poteva liberarsi per impossibilità sopravvenuta [vedi ad impossibìlia nèmo tènetur] della prestazione: tanto meno si poteva verificare l’impossibilità sopravvenuta, quanto più ampio era il genus: eccezionalmente si poteva verificare l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta, quando il genus per la sua limitazione, ammetteva la possibilità di un perimento totale.