Obligàtio

Obligàtio [Obbligazione; cfr. artt. 1173 ss. c.c.]

L’(—) era, nel diritto romano, il vincolo giuridico che una persona libera (obligatus) contraeva obbligandosi ad eseguire una determinata prestazione nei confronti di un’altra persona (crèditor).
Il vincolo era finalizzato all’adempimento ed originariamente ebbe natura personale (vinculum personæ): pertanto se il debitore si rendeva inadempiente, egli era asservito al creditore tramite la manus inièctio [vedi].
L’(—) pertanto non si traduceva nel dovere di eseguire, concretizzandosi, invece, nel vincolo che legava le parti, con contenuto e valenza personali: la persona del debitore, nella sua entità fisica, era vincolata (reus obligatus).
Solo successivamente oggetto della (—) divenne la prestazione, ossia il comportamento che il debitore doveva tenere per soddisfare la pretesa del creditore e poteva consistere in un fàcere, dare o præstare.
Sotto il profilo soggettivo, il rapporto obbligatorio richiedeva la presenza di almeno due soggetti, il debitore ed il creditore. Erano, altresì, configurabili rapporti plurisoggettivi, onde la possibilità di obbligazioni parziarie, cumulative e solidali.
Fonti
delle obbligazioni erano tutti quei fatti giuridici da cui, per legge, poteva sorgere l’(—).
Sulla scia del ius vetus [vedi], il giurista Gaio [vedi] distinse tre categorie di obbligazioni:
— (—) ex contractu [vedi];
— (—) ex delicto [vedi];
— (—) ex variis causàrum figùris.
Successivamente, in epoca giustinianea, si distinsero le obbligazioni ex variis causarum figuris in obbligazioni ex quasi contractu [vedi] e obbligazioni ex quasi delicto [vedi] a seconda che derivassero da un atto lecito o illecito.
In ordine alla prestazione dedotta in obbligazione, si distinse tra:
obbligazione alternativa [vedi];
obbligazione facoltativa [vedi];
obbligazione generica [vedi obligatio ad genus pèrtinens];
obbligazioni divisibili e indivisibili [vedi].
Si distinguevano, a seconda dell’oggetto, obbligazioni di:
dare;
fàcere (fare);
præstare (dare garanzia);
non facere (negative).
Tra i fatti modificativi delle obbligazioni, ricordiamo:
cèssio crèditi [vedi];
cèssio dèbiti [vedi].
Tra i modi di estinzione dell’obbligazione, occorre ricordare:
— modi di estinzione ìpso iùre [vedi]:
solùtio per æs et libram [vedi];
acceptilàtio [vedi];
— pagamento (solutio in senso stretto);
dàtio in solutum [vedi];
concursus causàrum [vedi];
confùsio [vedi];
morte o càpitis deminùtio [vedi];
contrarius consensus [vedi];
lìtis contestàtio [vedi];
— modi di estinzione in via di eccezione (òpe exceptiònis):
compensàtio [vedi];
pactum de non petèndo [vedi];
transàctio [vedi];
præscrìptio longi tèmporis [vedi].
Fatti estintivo-modificativi delle obbligazioni, erano:
novàtio [vedi];
delegàtio [vedi].