Nùntius

Nùntius (o nuncius) [Nunzio]

Era, in diritto romano, il soggetto che comunicava l’altrui volontà, come tramite per la conclusione di un negozio giuridico: il negozio giuridico veniva concluso dal soggetto che aveva affidato l’incarico al (—), e non da quest’ultimo, che fungeva da mero strumento materiale di trasmissione dell’altrui volontà (per nuntium, quasi per lìtteras, si diceva, ad indicare che il (—) non partecipava in alcun modo all’attività negoziale , che egli poneva in essere riproducendo, quasi come un documento, l’altrui pensiero, senza l’intervento di proprie determinazioni volitive).
In virtù di ciò, si riteneva che come (—) potesse essere incaricato anche un soggetto incapace.
Il ricorso ad un (—) era consentito per i soli negozi non formali.