Nuncupàtio
Nuncupàtio
Dichiarazione solenne con la quale si precisavano gli effetti che si volevano perseguire con un determinato negozio giuridico. Un’ipotesi tipica di utilizzazione della (—) fu quella della designazione dell’erede, attuata dal testatore attraverso la pronuncia orale di una formula solenne. Se ne distinguevano due tipi:
— la (—) testamènti, in cui la dichiarazione del testatore aveva ad oggetto il testamento nel suo complesso, così come contenuto nella tabulæ ceratæ (tavolette) dallo stesso precedentemente disposte;
— (—) herèdis, attraverso la quale il testatore esprimeva la sua volontà esclusivamente in forma orale, e che era seguita dalla pronuncia di una formula solenne avente struttura analoga alla (—) testamenti, ma contenente il riferimento, non alle tabulæ ceratæ, bensì alle dichiarazioni verbali previamente espresse.
Dichiarazione solenne con la quale si precisavano gli effetti che si volevano perseguire con un determinato negozio giuridico. Un’ipotesi tipica di utilizzazione della (—) fu quella della designazione dell’erede, attuata dal testatore attraverso la pronuncia orale di una formula solenne. Se ne distinguevano due tipi:
— la (—) testamènti, in cui la dichiarazione del testatore aveva ad oggetto il testamento nel suo complesso, così come contenuto nella tabulæ ceratæ (tavolette) dallo stesso precedentemente disposte;
— (—) herèdis, attraverso la quale il testatore esprimeva la sua volontà esclusivamente in forma orale, e che era seguita dalla pronuncia di una formula solenne avente struttura analoga alla (—) testamenti, ma contenente il riferimento, non alle tabulæ ceratæ, bensì alle dichiarazioni verbali previamente espresse.