Nullità del negozio giuridico

Nullità del negozio giuridico

Il concetto di (—) non trova piena corrispondenza nel diritto romano, in quanto i Romani mancarono di una concezione esplicita del negozio giuridico [vedi]. Tuttavia parte della dottrina ha scorto i prodromi del moderno concetto di (—) nei provvedimenti giudiziari che accertavano la mancanza (iniziale o sopravvenuta, parziale o totale, temporanea o perpetua) degli estremi indispensabili a che l’atto negoziale potesse essere utilizzato ai fini della produzione di effetti giuridici.