Nòxa
Nòxa [Nossalità]
Termine arcaico, utilizzato come sinonimo di delìctum, ma anche, prevalentemente, per indicare uno dei caratteri più rilevanti delle obligatiònes ex delicto [vedi], la nossalità.
Data l’incapacità giuridica delle persone alièno iùri subièctæ, in età arcaica si riteneva che il pater familias [vedi] o il >dòminus [vedi] fossero responsabili per i delitti commessi dal filius o dal servus. La relativa azione giudiziale, volta ad ottenere il risarcimento del danno, andava proposta, pertanto, contro il titolare della potestas.
La nossalità si concretizzava nella possibilità offerta al pater e al dominus di sottrarsi al risarcimento del danno, abbandonando il sottoposto, colpevole del delitto, alla reazione vendicativa della vittima o della sua familia (noxæ dedìtio); in tal modo il titolare della potestas poteva evitare un danno più grave, superiore per entità al valore della stessa persona sottoposta.
In diritto giustinianeo, fu abolita la noxæ deditio dei figli e si stabilì che le azioni penali dovessero essere esercitate soltanto ed esclusivamente nei confronti del filius responsabile. L’istituto rimase in vita per i delitti commessi dagli schiavi, ed assunse funzione risarcitoria in favore del danneggiato, finendo con l’essere ammesso anche in ordine ad azioni non originate da un delitto.
Termine arcaico, utilizzato come sinonimo di delìctum, ma anche, prevalentemente, per indicare uno dei caratteri più rilevanti delle obligatiònes ex delicto [vedi], la nossalità.
Data l’incapacità giuridica delle persone alièno iùri subièctæ, in età arcaica si riteneva che il pater familias [vedi] o il >dòminus [vedi] fossero responsabili per i delitti commessi dal filius o dal servus. La relativa azione giudiziale, volta ad ottenere il risarcimento del danno, andava proposta, pertanto, contro il titolare della potestas.
La nossalità si concretizzava nella possibilità offerta al pater e al dominus di sottrarsi al risarcimento del danno, abbandonando il sottoposto, colpevole del delitto, alla reazione vendicativa della vittima o della sua familia (noxæ dedìtio); in tal modo il titolare della potestas poteva evitare un danno più grave, superiore per entità al valore della stessa persona sottoposta.
In diritto giustinianeo, fu abolita la noxæ deditio dei figli e si stabilì che le azioni penali dovessero essere esercitate soltanto ed esclusivamente nei confronti del filius responsabile. L’istituto rimase in vita per i delitti commessi dagli schiavi, ed assunse funzione risarcitoria in favore del danneggiato, finendo con l’essere ammesso anche in ordine ad azioni non originate da un delitto.