Novàtio
Novàtio [Novazione; cfr. artt. 1230 ss. c.c.]
Modo di estinzione ìpso iùre [vedi] e di modificazione delle obbligazioni [vedi obligàtio], consistente nella sostituzione di una nuova obbligazione ad una precedente, con la conseguente estinzione di quest’ultima.
Essa produceva un duplice effetto: estintivo della prìor obligàtio (obbligazione precedente), costitutivo della nova obligatio (nuova obbligazione).
I Romani utilizzarono a tal fine l’istituto della c.d. stipulàtio novatoria [vedi stipulatiònes novatoriae].
Per la realizzazione della (—) era necessario che la nuova obbligazione avesse ad oggetto la medesima prestazione di quella precedente e, nello stesso tempo, presentasse anche qualche elemento di novità (àliquid novi). Difatti se mancava il requisito della identità del debito non si aveva (—), bensì cumulo delle due prestazioni, mentre se mancava l’aliquid novi, la stipulatio era nulla, perché inutile.
A seguito della (—) si estinguevano anche i rapporti accessori e gli eventuali interessi connessi all’obbligazione precedente.
Gaio [vedi] distingueva, inoltre, la (—) a re in personam, ricorrente quando un debito si trasformava in uno dei due contratti formali tipici della expensilàtio [vedi] e della stipulatio [vedi], dalla (—) a persona in personam, ricorrente, invece, quando si sostituiva o il debitore per mezzo della expromìssio [vedi] o il creditore attraverso la delegàtio [vedi].
In epoca giustinianea, la (—) si svincolò dalla necessità del requisito della identità del debito e da qualunque altro requisito formale, ritenendosi necessario e sufficiente il consenso delle parti, cioè la volontà, espressamente manifestata dalle stesse, di estinguere l’obbligazione originaria, c.d. animus novàndi [vedi]. Si distingueva, altresì, la (—) soggettiva da quella oggettiva, a seconda dell’elemento cui si riferiva l’innovazione:
— la (—) oggettiva era caratterizzata dalla modificazione del titolo o di un elemento accidentale [vedi accidentàlia negòtii] del rapporto ovvero dall’inserzione di una condizione [vedi condìcio] o di un termine [vedi dìes] ad una precedente obbligazione;
— la (—) soggettiva consisteva nel mutamento di uno dei soggetti del rapporto obbligatorio e consentiva di raggiungere il medesimo risultato che oggi si ottiene facendo ricorso alla cessione del credito [cfr. art. 1260 c.c.] istituto, invece, ignoto al diritto romano.
Modo di estinzione ìpso iùre [vedi] e di modificazione delle obbligazioni [vedi obligàtio], consistente nella sostituzione di una nuova obbligazione ad una precedente, con la conseguente estinzione di quest’ultima.
Essa produceva un duplice effetto: estintivo della prìor obligàtio (obbligazione precedente), costitutivo della nova obligatio (nuova obbligazione).
I Romani utilizzarono a tal fine l’istituto della c.d. stipulàtio novatoria [vedi stipulatiònes novatoriae].
Per la realizzazione della (—) era necessario che la nuova obbligazione avesse ad oggetto la medesima prestazione di quella precedente e, nello stesso tempo, presentasse anche qualche elemento di novità (àliquid novi). Difatti se mancava il requisito della identità del debito non si aveva (—), bensì cumulo delle due prestazioni, mentre se mancava l’aliquid novi, la stipulatio era nulla, perché inutile.
A seguito della (—) si estinguevano anche i rapporti accessori e gli eventuali interessi connessi all’obbligazione precedente.
Gaio [vedi] distingueva, inoltre, la (—) a re in personam, ricorrente quando un debito si trasformava in uno dei due contratti formali tipici della expensilàtio [vedi] e della stipulatio [vedi], dalla (—) a persona in personam, ricorrente, invece, quando si sostituiva o il debitore per mezzo della expromìssio [vedi] o il creditore attraverso la delegàtio [vedi].
In epoca giustinianea, la (—) si svincolò dalla necessità del requisito della identità del debito e da qualunque altro requisito formale, ritenendosi necessario e sufficiente il consenso delle parti, cioè la volontà, espressamente manifestata dalle stesse, di estinguere l’obbligazione originaria, c.d. animus novàndi [vedi]. Si distingueva, altresì, la (—) soggettiva da quella oggettiva, a seconda dell’elemento cui si riferiva l’innovazione:
— la (—) oggettiva era caratterizzata dalla modificazione del titolo o di un elemento accidentale [vedi accidentàlia negòtii] del rapporto ovvero dall’inserzione di una condizione [vedi condìcio] o di un termine [vedi dìes] ad una precedente obbligazione;
— la (—) soggettiva consisteva nel mutamento di uno dei soggetti del rapporto obbligatorio e consentiva di raggiungere il medesimo risultato che oggi si ottiene facendo ricorso alla cessione del credito [cfr. art. 1260 c.c.] istituto, invece, ignoto al diritto romano.