Nòva negòtia
Nòva negòtia
Col termine di nova negotia si designano i quattro fondamentali contractus del ius civile novum: locàtio-condùctio, èmptio-vendìtio, socìetas, mandàtum [vedi], riconducibili alla categoria delle obligatiònes consensu contractæ [vedi].
Il processo di emersione dei (—) si compì nell’arco di tempo che va dal III sec. a.C. al I sec. a.C., nel corso del progressivo intensificarsi dei rapporti commerciali tra Romani e stranieri.
Ad uno stadio iniziale del periodo considerato, appartengono tutta una serie di conventiònes [vedi conventio], tese a soddisfare le varie esigenze pratiche nascenti dai rapporti economici con gli altri popoli del Mediterraneo. In ordine al riconoscimento dei (—), l’avvenimento più significativo fu rappresentato dall’attività giusdicente del praetor peregrìnus [vedi], il quale attribuì veste giuridica ai nuovi tipi di rapporti.
Nati per soddisfare necessità di scambio tra cittadini e stranieri, i (—) si diffusero ben presto tra gli stessi romani, ottenendo un’adeguata protezione anche da parte del praetor urbanus [vedi] che ne favorì il travaso nel ius civile novum, quale diritto tipico di Roma.
I (—) divennero oggetto di una lunga e complessa elaborazione da parte dei giuristi, fino a divenire il paradigma della contrattualità romana.
Caratteri essenziali della categoria furono rappresentati dalla:
— consensualità: i contratti scaturivano dal consensus tra le parti contraenti;
— libertà delle forme: il consensus delle parti non aveva bisogno di una particolare veste formale;
— obbligatorietà: in quanto produttivi di sole obbligazioni reciproche tra le parti;
— azionabilità ex fide bona: in quanto sul piano della tutela erano assistiti dai iudicia bonae fidèi [vedi àctio bonae fidei].
Col termine di nova negotia si designano i quattro fondamentali contractus del ius civile novum: locàtio-condùctio, èmptio-vendìtio, socìetas, mandàtum [vedi], riconducibili alla categoria delle obligatiònes consensu contractæ [vedi].
Il processo di emersione dei (—) si compì nell’arco di tempo che va dal III sec. a.C. al I sec. a.C., nel corso del progressivo intensificarsi dei rapporti commerciali tra Romani e stranieri.
Ad uno stadio iniziale del periodo considerato, appartengono tutta una serie di conventiònes [vedi conventio], tese a soddisfare le varie esigenze pratiche nascenti dai rapporti economici con gli altri popoli del Mediterraneo. In ordine al riconoscimento dei (—), l’avvenimento più significativo fu rappresentato dall’attività giusdicente del praetor peregrìnus [vedi], il quale attribuì veste giuridica ai nuovi tipi di rapporti.
Nati per soddisfare necessità di scambio tra cittadini e stranieri, i (—) si diffusero ben presto tra gli stessi romani, ottenendo un’adeguata protezione anche da parte del praetor urbanus [vedi] che ne favorì il travaso nel ius civile novum, quale diritto tipico di Roma.
I (—) divennero oggetto di una lunga e complessa elaborazione da parte dei giuristi, fino a divenire il paradigma della contrattualità romana.
Caratteri essenziali della categoria furono rappresentati dalla:
— consensualità: i contratti scaturivano dal consensus tra le parti contraenti;
— libertà delle forme: il consensus delle parti non aveva bisogno di una particolare veste formale;
— obbligatorietà: in quanto produttivi di sole obbligazioni reciproche tra le parti;
— azionabilità ex fide bona: in quanto sul piano della tutela erano assistiti dai iudicia bonae fidèi [vedi àctio bonae fidei].