Non usus servitùtis

Non usus servitùtis [Non uso di una servitù; cfr. art. 1073 c.c.]

Uno dei modi di estinzione delle servitù [vedi servitùtes prædiòrum] che si verificava se la servitù non era esercitata per due anni. Il termine fu portato in diritto postclassico a 10 anni (tra presenti) ed a 20 anni (tra assenti), secondo quanto richiesto dalla longi tèmporis præscrìptio [vedi].
In caso di (—), il fondo servente diventava libero da pesi.