Non lìquet
Non lìquet [lett. “non è chiaro”]
Espressione adoperata in diritto romano nei casi in cui ad un giudice non fossero chiari i fatti oggetto della controversia sottoposta al suo esame.
Nel processo formulare [vedi processo per formulas] se il giudice privato (iùdex privatus) pronunciava il (—), rinunziava all’emissione della sentenza (giurando precedentemente che la questione non gli era chiara): in tal caso, la soluzione della questione veniva affidata ad altro giudice.
Nell’ordinamento giuridico vigente, al giudice non è concesso definire la questione con un (—): se l’attore, su cui grava l’onere della prova (“>onus probandi incubit ei qui dicit, non ei qui negat” [vedi]) non prova sufficientemente la fondatezza della sua pretesa, la sua domanda dovrà essere rigettata dal giudice.
[vedi Ampliàtio; mutàtio iùdicis].
Espressione adoperata in diritto romano nei casi in cui ad un giudice non fossero chiari i fatti oggetto della controversia sottoposta al suo esame.
Nel processo formulare [vedi processo per formulas] se il giudice privato (iùdex privatus) pronunciava il (—), rinunziava all’emissione della sentenza (giurando precedentemente che la questione non gli era chiara): in tal caso, la soluzione della questione veniva affidata ad altro giudice.
Nell’ordinamento giuridico vigente, al giudice non è concesso definire la questione con un (—): se l’attore, su cui grava l’onere della prova (“>onus probandi incubit ei qui dicit, non ei qui negat” [vedi]) non prova sufficientemente la fondatezza della sua pretesa, la sua domanda dovrà essere rigettata dal giudice.
[vedi Ampliàtio; mutàtio iùdicis].