Nomina privilegiata

Nomina privilegiata [Crediti previlegiati]

Particolare ipotesi di pìgnus convèntum [vedi hypothèca]: si trattava di crediti che, per la loro natura o in considerazione della persona del creditore, derogando al principio della contitolarità del pignus conventum, dovevano essere soddisfatti sui beni del debitore con precedenza rispetto agli altri crediti ipotecari: si pensi, ad es., ai crediti del fisco per le imposte, oppure al credito della moglie per la restituzione della dote.
Per un’altra accezione dell’espressione [vedi Pignus publicum vel quasi publicum]