Nomen transscriptìcium (vel nomina transscripticia)
Nomen transscriptìcium (vel nomina transscripticia)
Negozio rientrante nella categoria dei contratti letterali [vedi obligatiònes lìtteris contractæ].
I nomina transscripticia avevano sempre ad oggetto una somma di danaro già dovuta in base ad una obbligazione preesistente e si fondavano sulle risultanze del còdex accèpti et expènsi [vedi], cioè dal libro contabile che il pater familias [vedi] teneva per annotarvi le somme ricevute o versate a seguito di rapporti di credito.
Le somme ricevute erano riportate nella rubrica dell’acceptum e quelle versate in quella dell’expensum.
L’obligàtio nasceva in base alla transscrìptio, che poteva essere di due specie:
— transscriptio a re in personam utilizzata a fini di novazione oggettiva [vedi novàtio], se il creditore scriveva nella rubrica dell’acceptum (operando una acceptilàtio) la somma dovuta, come se fosse stata realmente ricevuta, e scriveva nella rubrica dell’expensum (operando la expensilàtio [vedi]) la stessa somma in riferimento alla stessa persona, come se fosse stato costituito un mutuo: in tal caso il precedente debito si estingueva e ne sorgeva uno nuovo litteris: il che valeva non solo a darne prova sicura, ma soprattutto ne rendeva più facile l’estinzione mediante acceptilatio [vedi] quando il debito sarebbe stato saldato. In origine, si riteneva che essa fosse accessibile ai soli cittadini romani, ma in seguito fu ammessa anche ai peregrini [vedi];
— transscriptio a persona in personam utilizzata ai fini di novazione soggettiva [vedi], se il creditore scriveva nella rubrica dell’acceptum la somma dovuta dal debitore e scriveva nell’expensum la stessa somma in riferimento ad un’altra persona, come se questa avesse contratto un mutuo: in tal caso si estingueva l’obbligazione del precedente debitore e sorgeva una obligatio litteris in capo al nuovo debitore. Presupponendo la preesistenza di una obligatio litteris, essa non era applicabile, di norma, ai peregrini.
Il debitore poteva opporre al creditore che lo avesse chiamato in giudizio, in caso di registrazioni false, una excèptio doli [vedi], concessagli dal pretore: occorreva però la prova che l’iscrizione fosse falsa o comunque non rispondente al vero.
I (—), spesso mezzo di fraudolente speculazioni, caddero in disuso in età postclassica.
Già in epoca classica, essi trovarono una residua, limitata applicazione a fini di novazione dell’obbligazione.
Negozio rientrante nella categoria dei contratti letterali [vedi obligatiònes lìtteris contractæ].
I nomina transscripticia avevano sempre ad oggetto una somma di danaro già dovuta in base ad una obbligazione preesistente e si fondavano sulle risultanze del còdex accèpti et expènsi [vedi], cioè dal libro contabile che il pater familias [vedi] teneva per annotarvi le somme ricevute o versate a seguito di rapporti di credito.
Le somme ricevute erano riportate nella rubrica dell’acceptum e quelle versate in quella dell’expensum.
L’obligàtio nasceva in base alla transscrìptio, che poteva essere di due specie:
— transscriptio a re in personam utilizzata a fini di novazione oggettiva [vedi novàtio], se il creditore scriveva nella rubrica dell’acceptum (operando una acceptilàtio) la somma dovuta, come se fosse stata realmente ricevuta, e scriveva nella rubrica dell’expensum (operando la expensilàtio [vedi]) la stessa somma in riferimento alla stessa persona, come se fosse stato costituito un mutuo: in tal caso il precedente debito si estingueva e ne sorgeva uno nuovo litteris: il che valeva non solo a darne prova sicura, ma soprattutto ne rendeva più facile l’estinzione mediante acceptilatio [vedi] quando il debito sarebbe stato saldato. In origine, si riteneva che essa fosse accessibile ai soli cittadini romani, ma in seguito fu ammessa anche ai peregrini [vedi];
— transscriptio a persona in personam utilizzata ai fini di novazione soggettiva [vedi], se il creditore scriveva nella rubrica dell’acceptum la somma dovuta dal debitore e scriveva nell’expensum la stessa somma in riferimento ad un’altra persona, come se questa avesse contratto un mutuo: in tal caso si estingueva l’obbligazione del precedente debitore e sorgeva una obligatio litteris in capo al nuovo debitore. Presupponendo la preesistenza di una obligatio litteris, essa non era applicabile, di norma, ai peregrini.
Il debitore poteva opporre al creditore che lo avesse chiamato in giudizio, in caso di registrazioni false, una excèptio doli [vedi], concessagli dal pretore: occorreva però la prova che l’iscrizione fosse falsa o comunque non rispondente al vero.
I (—), spesso mezzo di fraudolente speculazioni, caddero in disuso in età postclassica.
Già in epoca classica, essi trovarono una residua, limitata applicazione a fini di novazione dell’obbligazione.