Nolènti non fit donàtio
Nolènti non fit donàtio [Non può esser fatta una donazione, se l’altra parte non accetta]
Fondamentale principio giuridico che sottolinea la natura contrattuale della donazione (art. 769 c.c.), che può perfezionarsi solo con l’accettazione del soggetto beneficiario e non contro la sua volontà.
Fondamentale principio giuridico che sottolinea la natura contrattuale della donazione (art. 769 c.c.), che può perfezionarsi solo con l’accettazione del soggetto beneficiario e non contro la sua volontà.