Nemo res suas iactàre præsùmitur
Nemo res suas iactàre præsùmitur [lett. “si presume che nessuno abbandoni le proprie cose”]
Principio giuridico in virtù del quale la rinunzia [vedi derelictio] (alla proprietà all’eredità, al credito), non può essere presunta; in taluni casi, tuttavia, essa può essere collegata a manifestazioni tacite di volontà [vedi facta concludentia], purché assolutamente univoche.
Principio giuridico in virtù del quale la rinunzia [vedi derelictio] (alla proprietà all’eredità, al credito), non può essere presunta; in taluni casi, tuttavia, essa può essere collegata a manifestazioni tacite di volontà [vedi facta concludentia], purché assolutamente univoche.