Negotium iniùstum
Negotium iniùstum [lett. “negozio ingiusto”]
Era definito, in diritto romano, il negozio giuridico viziato da una causa contraria ai principi del iùs privatum [vedi]. Si è detto in dottrina che nel (—) era ravvisabile una contraddittorietà tra la “funzione obiettiva del negozio” e “le limitazioni poste dai principi tradizionali del ius civile vetus [vedi] e del fas [vedi] all’agire negoziale privato”.
Si trattava di una categoria generale, alla quale possono essere ricondotti:
— i negozi illeciti [vedi negotium contra lègem];
— i negozi in frode alla legge [vedi negotium in fràudem legis];
— i negozi contrari al buon costume [vedi negotium contra bonos mores], equiparati, quanto alle conseguenze, a quelli iniusta.
Il (—) era assolutamente inutilizzabile e, quindi, del tutto improduttivo di effetti giuridici.
Era definito, in diritto romano, il negozio giuridico viziato da una causa contraria ai principi del iùs privatum [vedi]. Si è detto in dottrina che nel (—) era ravvisabile una contraddittorietà tra la “funzione obiettiva del negozio” e “le limitazioni poste dai principi tradizionali del ius civile vetus [vedi] e del fas [vedi] all’agire negoziale privato”.
Si trattava di una categoria generale, alla quale possono essere ricondotti:
— i negozi illeciti [vedi negotium contra lègem];
— i negozi in frode alla legge [vedi negotium in fràudem legis];
— i negozi contrari al buon costume [vedi negotium contra bonos mores], equiparati, quanto alle conseguenze, a quelli iniusta.
Il (—) era assolutamente inutilizzabile e, quindi, del tutto improduttivo di effetti giuridici.