Negotium iniùstum

Negotium iniùstum [lett. “negozio ingiusto”]

Era definito, in diritto romano, il negozio giuridico viziato da una causa contraria ai principi del iùs privatum [vedi]. Si è detto in dottrina che nel (—) era ravvisabile una contraddittorietà tra la “funzione obiettiva del negozio” e “le limitazioni poste dai principi tradizionali del ius civile vetus [vedi] e del fas [vedi] all’agire negoziale privato”.
Si trattava di una categoria generale, alla quale possono essere ricondotti:
— i negozi illeciti [vedi negotium contra lègem];
— i negozi in frode alla legge [vedi negotium in fràudem legis];
— i negozi contrari al buon costume [vedi negotium contra bonos mores], equiparati, quanto alle conseguenze, a quelli iniusta.
Il (—) era assolutamente inutilizzabile e, quindi, del tutto improduttivo di effetti giuridici.