Negotium in fràudem lègis

Negotium in fràudem lègis [Negozio in frode alla legge; cfr. art. 1344 c.c.]

Era in diritto romano il negozio giuridico viziato da una causa [vedi] solo indirettamente contraria a provvedimenti di legge; si distingueva, pertanto, dal negotium contra legem [vedi], nel quale la contrarietà era diretta.
La frode alla legge [vedi fraus legi facta] era definita da Paolo [vedi] come il comportamento di chi “… salvis verbis legis sententiam èius circumvènit” (cioè di chi, pur rispettando in apparenza la disciplina di legge, in pratica la aggirava, perseguendo il risultato da essa vietato): si pensi, ad es., alla vendita di un oggetto per un corrispettivo irrisorio, fatta dal marito alla moglie in violazione del divieto di donazione tra coniugi.
Il (—) era inutilizzabile: l’inutilità era spesso sancita da specifici provvedimenti di legge.