Negòtium imaginàrium

Negòtium imaginàrium [Negozio immaginario]

Veniva così definito, in diritto romano, il negozio giuridico caratterizzato da una manifestazione di volontà chiaramente ed inequivocabilmente discorde dalla reale volontà delle parti (che poteva mancare del tutto od essere diversa): in questi casi il negozio apparente, il c.d. (—), era ritenuto privo di ogni valore, perché inesistente. Si pensi, ad esempio alle manifestazioni di volontà fatte per gioco (ioci causa) oppure a titolo di esempio scolastico (docendi causa), che non producevano alcun effetto giuridico.