Negotium contra lègem

Negotium contra lègem [Negozio contrario alla legge; cfr. art. 1343 c.c.]

Era, in diritto romano, quel negozio giuridico [vedi] viziato da una causa [vedi] direttamente contraria a provvedimenti di legge; si distingueva dal negotium in fràudem legis [vedi] dove la contrarietà era solo indiretta.
La contrarietà alla legge era definita da Paolo [vedi] come il comportamento di chi “… id facit, quod lex pròhibet” (cioè di chi fa ciò che la legge proibisce).
Il (—) era inutilizzabile e, quindi, assolutamente improduttivo di effetti, se ciò era espressamente previsto dalla legge violata; se la legge violata non prevedeva alcuna sanzione per la sua inosservanza, l’inutilizzabilità del negozio giuridico, compiuto in violazione del divieto da essa posto, poteva derivare da un provvedimento del pretore (che generalmente concedeva un’excèptio [vedi] alla parte convenuta in giudizio al fine di paralizzare l’azione di chi chiedeva l’attuazione del (—)).