Negotiòrum gèstio

Negotiòrum gèstio [Gestione di affari; cfr. artt. 2028-2032 c.c.]

Era una delle obbligazioni non contrattuali da atto lecito (categoria di obbligazioni definita, dai compilatori giustinianei, quasi ex contractu).
Per (—) s’intendeva la gestione di affari altrui, intrapresa spontaneamente e non sollecitata dall’interessato (dòminus).
Dal fatto della gestione nasceva per il gestore l’obbligo di condurre a termine l’attività intrapresa fino al compimento dell’affare o degli affari.
Contestualmente nasceva in capo all’interessato l’obbligo di accettare la gestione e quello di assumersi gli effetti di questa e, cioè, di rivalere il gestore di tutte le spese sostenute.
Requisiti dell’istituto erano:
— il compimento di un atto che importasse gestione di affare altrui, atto che poteva essere sia materiale (per es. riparazione) sia giuridico (per es. vendita);
— la volontà di gestire un negozio altrui (ànimus alièna negòtia gerèndi [vedi]);
— l’assenza di un contratto di mandato [vedi mandatum];
— l’utilità della gestione (utìliter cœptum). Tale requisito doveva valutarsi con riguardo al momento iniziale della gestione, a nulla rilevando il risultato finale di essa;
— l’assenza della c.d. prohibìtio dòmini [vedi].
A tutela del dominus era accordata un’àctio negotiorum gestòrum [vedi] diretta, mentre a tutela del gestore era prevista un’actio contrària; quest’ultima, riconosciuta in origine nel solo caso di gestione in favore di persona assente, fu poi considerata di carattere generale.
Caso particolare di (—) fu quello tutelato dall’actio funeraria [vedi].