Naufragium

Naufragium

In diritto arcaico, probabilmente, si riteneva che il relitto della nave o le cose trovate sul lido del mare fossero di proprietà di chi le rinveniva, poiché si considerava il (—) e il conseguente spossessamento subito dal proprietario volontà di Nettuno, dio del mare.
In seguito, invece, non si ritennero i resti res derelictæ [vedi] mancando l’animus derelinquendi [vedi] e fu concessa l’actio furti [vedi] al proprietario.
La stessa actio fu concessa nel caso in cui fossero stati gettati dalla nave delle cose per alleggerire il carico: anche in questo caso mancava l’animus derelinquendi poiché l’abbandono era imposto dalle circostanze.