Munera publica
Munera publica [Oneri pubblici]
Venivano così definiti “gli oneri posti a carico di singoli o di collettività ed a favore dello Stato o di civitàtes per fini di pubblico interesse”.
Tra di essi, si distinguevano:
— munera personalia, consistenti in prestazioni di carattere intellettuale (ad es., gestione di incarichi municipali) o fisico (ad es., manutenzione di opere pubbliche);
— munera patrimonialia, consistenti in prestazioni a carattere patrimoniale (ad es., prelievi di somme di denaro);
— munera mixta, consistenti in prestazioni aventi entrambi i precedenti caratteri (come ad es., l’accollo delle imposte statali a particolari categorie di cittadini, di solito i più facoltosi di una zona — decemprìmi, vigintiprìmi — che potevano poi rivalersi sul resto della collettività).
Numerose furono le cause di esenzione dai munera personalia:
— il sesso femminile;
— l’età (non erano obbligati i soggetti che avevano meno di 25 anni, o più di 70 anni);
— la professione o condizioni personali (non erano obbligati maestri, medici, veterani dell’esercito, senatori, decurioni);
— il numero di figli (non erano obbligati coloro che avevano tre figli in Roma, coloro che ne avevano quattro, in Italia; coloro che ne avevano cinque, nelle province).
Venivano così definiti “gli oneri posti a carico di singoli o di collettività ed a favore dello Stato o di civitàtes per fini di pubblico interesse”.
Tra di essi, si distinguevano:
— munera personalia, consistenti in prestazioni di carattere intellettuale (ad es., gestione di incarichi municipali) o fisico (ad es., manutenzione di opere pubbliche);
— munera patrimonialia, consistenti in prestazioni a carattere patrimoniale (ad es., prelievi di somme di denaro);
— munera mixta, consistenti in prestazioni aventi entrambi i precedenti caratteri (come ad es., l’accollo delle imposte statali a particolari categorie di cittadini, di solito i più facoltosi di una zona — decemprìmi, vigintiprìmi — che potevano poi rivalersi sul resto della collettività).
Numerose furono le cause di esenzione dai munera personalia:
— il sesso femminile;
— l’età (non erano obbligati i soggetti che avevano meno di 25 anni, o più di 70 anni);
— la professione o condizioni personali (non erano obbligati maestri, medici, veterani dell’esercito, senatori, decurioni);
— il numero di figli (non erano obbligati coloro che avevano tre figli in Roma, coloro che ne avevano quattro, in Italia; coloro che ne avevano cinque, nelle province).