Mùlier
Mùlier [Donna]
(—) letteralmente significava donna (maritata o meno).
Nell’ordinamento patriarcale romano, in cui aveva un’importanza assorbente la potèstas [vedi] del pater familias [vedi], le donne si trovavano in stato di netta inferiorità. La donna non solo era esclusa da ogni forma di partecipazione alla vita pubblica e dalle funzioni di carattere pubblico, non potendo esercitare la tutela. Inoltre, nell’ambito del diritto privato, non potendo essere mai a capo di una famiglia, si trovava sempre o soggetta alla patria potestas [vedi] se filia, o in manu [vedi mànus] se sposa, o sotto tutela [vedi ] se sui iùris [vedi]. Alle donne era, altresì, negata la capacità di proporre accuse pubbliche e di postulàre pro àliis, cioè di stare in giudizio per conto di terzi, né potevano fare da testimonio ad un testamento. Inoltre, per una lex Vocònia [vedi] del 169 a.C., erano incapaci di testare: solo eccezionalmente in diritto giustinianeo potevano adottar figli o essere tutrici di impuberi.
All’inizio dell’età imperiale, col tramonto dell’antica struttura familiare, si verificò un processo di demolizione delle antiche incapacità non più rispondenti ai tempi: si ammise che le donne potessero ricevere o disporre per testamento; decadde l’istituto della tutela; gradualmente si permise alle donne di sollevare accuse private, iniuria propria.
Peraltro, a causa della sua presunta inesperienza, si escluse, in base ad un senatoconsulto Velleiano del 46 d.C., che la donna potesse intercèdere pro àliis, cioè garantire un debito altrui.
(—) letteralmente significava donna (maritata o meno).
Nell’ordinamento patriarcale romano, in cui aveva un’importanza assorbente la potèstas [vedi] del pater familias [vedi], le donne si trovavano in stato di netta inferiorità. La donna non solo era esclusa da ogni forma di partecipazione alla vita pubblica e dalle funzioni di carattere pubblico, non potendo esercitare la tutela. Inoltre, nell’ambito del diritto privato, non potendo essere mai a capo di una famiglia, si trovava sempre o soggetta alla patria potestas [vedi] se filia, o in manu [vedi mànus] se sposa, o sotto tutela [vedi ] se sui iùris [vedi]. Alle donne era, altresì, negata la capacità di proporre accuse pubbliche e di postulàre pro àliis, cioè di stare in giudizio per conto di terzi, né potevano fare da testimonio ad un testamento. Inoltre, per una lex Vocònia [vedi] del 169 a.C., erano incapaci di testare: solo eccezionalmente in diritto giustinianeo potevano adottar figli o essere tutrici di impuberi.
All’inizio dell’età imperiale, col tramonto dell’antica struttura familiare, si verificò un processo di demolizione delle antiche incapacità non più rispondenti ai tempi: si ammise che le donne potessero ricevere o disporre per testamento; decadde l’istituto della tutela; gradualmente si permise alle donne di sollevare accuse private, iniuria propria.
Peraltro, a causa della sua presunta inesperienza, si escluse, in base ad un senatoconsulto Velleiano del 46 d.C., che la donna potesse intercèdere pro àliis, cioè garantire un debito altrui.