Mòrs lìtis

Mòrs lìtis [lett. “ fine della controversia”]

La (—) (intesa appunto come estinzione della controversia) si verificava nel sistema processuale formulare [vedi processo per fòrmulas], nell’ipotesi in cui, non essendosi presentate le parti davanti al iùdex privatus ovvero non avendo il iudex emesso sententia, decorreva il termine finale del giudizio, connesso alla scadenza del mandato annuale del magistrato che aveva emesso il iùssum iudicàndi [vedi]. In tali casi, sembra probabile, però, che fosse concesso all’attore invocare davanti al nuovo magistrato la conferma della precedente litis contestàtio [vedi] al fine di instaurare una nuova fase apud iùdicem mediante un altro iussum iudicandi.