Mora solvèndi

Mora solvèndi [Mora del debitore; cfr. artt. 1219 ss. c.c.]

La (—) si verificava in presenza di colpevole ritardo nell’adempimento di una obbligazione, quando il credito fosse valido ed esigibile. La (—) era il colpevole ritardo del debitore, a lui imputabile, nell’adempimento di una obbligazione, quando il credito fosse liquido, certo ed esigibile.
Effetti della (—) erano:
— la perpetuàtio obligatiònis: dopo la mora, il debitore rispondeva anche del perimento della cosa dovuto a caso fortuito. L’obbligazione pertanto non si estingueva per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
— l’obbligo al risarcimento del danno derivante da ritardo;
— la decorrenza di interessi (usuræ moratòriæ) dal giorno della mora.
Nel diritto giustinianeo il debitore era costituito in mora mediante interpellàtio (inutile intimazione a pagare) [vedi dìes interpèllat pro hòmine]. Si aveva la c.d. purgazione della mora quando il debitore ritardatario offriva al creditore l’adempimento, sia pure tardivo, della prestazione dovuta e gli eventuali interessi, senza che il creditore avesse giustificati motivi per opporsi a riceverli.