Mora ex re
Mora ex re
Uno dei modi in cui si realizza la mora del debitore [vedi mora solvèndi].
Si ha, in particolare, (—) nei casi in cui, ai fini della costituzione in mora del debitore, non è necessaria una formale intimazione o richiesta del creditore; la (—) ricorre per le seguenti fattispecie:
— quando il debito deriva da fatto illecito;
— quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;
— quando è scaduto il termine, nei casi in cui la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Uno dei modi in cui si realizza la mora del debitore [vedi mora solvèndi].
Si ha, in particolare, (—) nei casi in cui, ai fini della costituzione in mora del debitore, non è necessaria una formale intimazione o richiesta del creditore; la (—) ricorre per le seguenti fattispecie:
— quando il debito deriva da fatto illecito;
— quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;
— quando è scaduto il termine, nei casi in cui la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.