Mòra accipìendi (o credèndi)

Mòra accipìendi (o credèndi) [Mora del creditore; cfr. artt 1206 ss. c.c.]

La (—) si verificava quando il creditore rifiutava di accettare l’adempimento del debitore o ritardava la sua cooperazione con il debitore. Essa presupponeva, dunque, l’offerta della prestazione da parte del debitore che, in relazione alle circostanze, poteva essere verbale o reale. La (—) cessava qualora il creditore si mostrasse disposto ad accettare la prestazione.
Effetti della (—) erano:
— il trasferimento del rischio di perimento o deterioramento della cosa dovuta in capo al creditore;
— l’interruzione della decorrenza di eventuali interessi;
— il diritto del debitore al risarcimento dei danni e delle spese sopportate dallo stesso per il ritardo nell’accettazione.
Nel diritto giustinianeo, si stabilì che il debitore potesse liberarsi con l’offerta solenne e il deposito pubblico della cosa dovuta.