Mòdus [modo od onere]
Mòdus [Modo od onere; cfr. artt. 647-648, 793-794 c.c.]
Era quella clausola accidentale che si apponeva ad un negozio a titolo gratuito al fine di imporre al destinatario della liberalità un certo comportamento; il (—), dunque, si poneva come un limite (modus in latino significa appunto limite) alla liberalità. Tale onere doveva essere modesto in rapporto alla liberalità concessa, in modo da non trasformare l’atto di gratificazione in atto di corresponsione.
Per garantire l’adempimento dell’onere imposto al destinatario della liberalità (di regola, infatti, il negozio modale, a differenza di quello condizionato o a termine, era e restava efficace anche se l’onerato non ottemperava al (—)), la giurisprudenza, specie in età classica, adottò vari sistemi:
— l’erede convenuto dal legatario per ottenere le cose legategli sub modo poteva chiedere al magistrato di imporre al legatario una cauzione per il soddisfacimento dell’onere;
— nel caso in cui il (—) fosse stato a vantaggio di persone determinate, gli si attribuiva fittiziamente (c.d. fictio iùris [vedi]) natura di fedecommesso e si accordava ai destinatari la relativa azione;
— se il (—) aveva ad oggetto un pubblico interesse, si riconosceva al magistrato la facoltà di intervenire con multe a carico dell’onerato inadempiente;
— per le donazioni modali fu concepito un duplice rimedio:
— il bene poteva essere trasferito fiduciariamente in modo che, contro il beneficiario che non adempiva all’onere, si potesse agire con l’àctio fiduciæ [vedi];
— il beneficiario sub modo poteva essere vincolato all’adempimento attraverso una stipulàtio [vedi].
Il diritto giustinianeo accordò al donante sub modo le azioni attribuite per i contratti innominati [vedi conventiònes sine nòmine]: la condìctio causa data causa non secùta [vedi] (per recuperare ciò che fu donato), e l’actio præscrìptis vèrbis [vedi] per pretendere l’adempimento dell’onere.
Era quella clausola accidentale che si apponeva ad un negozio a titolo gratuito al fine di imporre al destinatario della liberalità un certo comportamento; il (—), dunque, si poneva come un limite (modus in latino significa appunto limite) alla liberalità. Tale onere doveva essere modesto in rapporto alla liberalità concessa, in modo da non trasformare l’atto di gratificazione in atto di corresponsione.
Per garantire l’adempimento dell’onere imposto al destinatario della liberalità (di regola, infatti, il negozio modale, a differenza di quello condizionato o a termine, era e restava efficace anche se l’onerato non ottemperava al (—)), la giurisprudenza, specie in età classica, adottò vari sistemi:
— l’erede convenuto dal legatario per ottenere le cose legategli sub modo poteva chiedere al magistrato di imporre al legatario una cauzione per il soddisfacimento dell’onere;
— nel caso in cui il (—) fosse stato a vantaggio di persone determinate, gli si attribuiva fittiziamente (c.d. fictio iùris [vedi]) natura di fedecommesso e si accordava ai destinatari la relativa azione;
— se il (—) aveva ad oggetto un pubblico interesse, si riconosceva al magistrato la facoltà di intervenire con multe a carico dell’onerato inadempiente;
— per le donazioni modali fu concepito un duplice rimedio:
— il bene poteva essere trasferito fiduciariamente in modo che, contro il beneficiario che non adempiva all’onere, si potesse agire con l’àctio fiduciæ [vedi];
— il beneficiario sub modo poteva essere vincolato all’adempimento attraverso una stipulàtio [vedi].
Il diritto giustinianeo accordò al donante sub modo le azioni attribuite per i contratti innominati [vedi conventiònes sine nòmine]: la condìctio causa data causa non secùta [vedi] (per recuperare ciò che fu donato), e l’actio præscrìptis vèrbis [vedi] per pretendere l’adempimento dell’onere.