Missio in bona rei servandæ causa

Missio in bona rei servandæ causa

Missio” di tutti i creditori nei “bona”, nel patrimonio, cioè, di un debitore insolvente. La “missio” era concessa sulla base di una semplice richiesta di un creditore insoddisfatto nell’interesse di tutti i creditori. Il “missus in bona” acquistava la detenzione di tutti i beni del debitore e doveva darne avviso pubblico affinché tutti i creditori potessero presentarsi ed i debitori dell’esecutato fossero avvertiti del blocco posto al patrimonio di quest’ultimo.
La durata della “missio” era limitata:
— 15 giorni per l’immissione nei “bona” di un debitore morto;
— 30 giorni per l’immissione nei “bona” di un debitore vivente.
Se al termine di questo periodo i debiti non erano stati pagati, l’insolvenza diventava irreversibile: sul capo del debitore ricadeva l’“infamia” [vedi] ed i creditori potevano passare alla “bonorum venditio” [vedi].