Minus pètere

Minus pètere [lett. “chiedere di meno”]

Espressione adoperata per indicare i casi in cui l’attore agiva in giudizio chiedendo una cifra inferiore rispetto al reale importo del credito vantato: in questo caso, il diritto dell’attore al residuo restava impregiudicato, ma l’azione per ottenerlo poteva essere esercitata soltanto allo scadere dell’anno giudiziario nel quale era stata proposta l’azione caratterizzata dalla minòris petìtio. Se la seconda azione era promossa nello stesso anno in cui era stata proposta la prima, il convenuto poteva paralizzarla, sollevando una excèptio lìtis divìduæ.