Minòres XXV annòrum

Minòres XXV annòrum [Minori di 25 anni]

I soggetti minori di 25 anni versavano in uno stato più o meno intenso di incapacità di agire; in particolare:
— in diritto classico, essi non erano tutelati dal iùs honoràrium [vedi] se ponevano in essere negozi giuridici senza essere assistiti da un curatore [vedi cura minorum XXV annorum]. Tale tutela venne loro concessa da una lex Lætoria de circumscriptione adulesciuntium [vedi] intorno al 200 a.C.;
— in diritto postclassico essi furono considerati del tutto incapaci di agire; a tale deteriore trattamento, si collegò, peraltro, il progressivo abbassamento del limite di 25 anni: con successivi provvedimenti imperiali si abbassò la soglia dell’età minore a 20 anni per gli uomini e 18 per le donne.