Metus ab intrìnseco

Metus ab intrìnseco [cfr. art. 1447 c.c.]

Viene così definita quella situazione di turbamento psichico soggettivo cagionato da un oggettivo stato di pericolo del tutto svincolato dal fine di ottenere una dichiarazione negoziale. Il (—) non ha alcun rilievo, nel diritto civile vigente, ai fini dell’annullamento di un negozio giuridico, ma può rilevare per la proposizione dell’azione di rescissione ex art. 1447 c.c.