Mancipatio famìliæ
Mancipatio famìliæ
La (—) era una forma particolare di mancipatio [vedi] cui si fece ricorso, sembra, fin dai primi anni della repubblica, allo scopo di consentire il trasferimento dei beni del defunto dopo la sua morte. Essa si concretava nella vendita in blocco dei beni, effettuata dal disponente ad una persona di fiducia (c.d. familiæ èmptor) [vedi] con l’intesa che gli effetti dell’atto si producessero solo dopo la sua morte.
La (—) era accompagnata dall’indicazione dei destinatari di ciascun bene ed era un atto essenzialmente orale.
Solo più tardi si consentì al testatore di redigere in forma scritta le disposizioni e presentare lo scritto ai testimoni, dichiarando oralmente che in esso era contenuto il proprio testamento.
La (—) era una forma particolare di mancipatio [vedi] cui si fece ricorso, sembra, fin dai primi anni della repubblica, allo scopo di consentire il trasferimento dei beni del defunto dopo la sua morte. Essa si concretava nella vendita in blocco dei beni, effettuata dal disponente ad una persona di fiducia (c.d. familiæ èmptor) [vedi] con l’intesa che gli effetti dell’atto si producessero solo dopo la sua morte.
La (—) era accompagnata dall’indicazione dei destinatari di ciascun bene ed era un atto essenzialmente orale.
Solo più tardi si consentì al testatore di redigere in forma scritta le disposizioni e presentare lo scritto ai testimoni, dichiarando oralmente che in esso era contenuto il proprio testamento.