Mancipàtio

Mancipàtio [Alienazione]

Negozio solenne tipico del iùs civile [vedi], di origini risalenti, traslativo del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] sulle res màncipi [vedi]. La capacità di porre in essere una (—) apparteneva ai soli cittadini romani, patres familiàrum.
Definita dalle fonti postclassiche come imaginaria quædam vendìtio (alienazione immaginaria, fittizia: cfr. Gai Inst., 1. 119), la (—) si svolgeva nel modo seguente: alla presenza di cinque testimoni (scelti tra cittadini romani puberi) e di un pesatore pubblico detto lìbripens (di eguale condizione), l’acquirente (mancìpio accìpiens), tenendo tra le mani alcuni pezzi di bronzo, dichiarava solennemente che la cosa oggetto della (—) gli apparteneva. Successivamente colpiva la bilancia del pesatore con il bronzo che poi veniva consegnato, quale prezzo, all’alienante (mancipio dans).
La (—) era un actus legitimus, ossia non poteva essere sottoposto né a condizione né a termine: essa comportava, inoltre, l’obbligo di prestare la c.d. obligàtio auctoritàtis [vedi àctio auctoritatis; auctòritas], una sorta di garanzia per l’evizione.
Col tempo, le formalità richieste divennero meramente simboliche (si parlò, ad es., di (—) nùmmo uno [vedi], cioè in cambio di una sola moneta): la (—) divenne un negozio astratto di trasferimento del dominium ex iure Quiritium sulle res mancipi, che poteva essere caratterizzata anche da una causa diversa dalla vendita, grazie all’inserimento di apposite clausole (leges mancìpii) o all’aggiunta di dichiarazioni solenni (nuncupationes [vedi nuncupatio] che precisavano quelli che erano gli effetti realmente perseguiti dalle parti.
In età repubblicana, peraltro, era invalso l’uso di redigere, per provare l’effettivo espletamento delle formalità, un documento scritto cui venivano apposti i sigilli delle parti (il mancipio dans, alienante, ed il mancipio accipiens, acquirente), dei testimoni e del libripens; questa attestazione documentale finì col prendere il posto dell’effettivo espletamento delle formalità della (—), tanto che in diritto postclassico e giustinianeo la (—) divenne oggetto di una mera clausola apposta dalle parti.