Malìtia sùpplet ætàtem

Malìtia sùpplet ætàtem [lett. la malizia supplisce all’età”; cfr. art. 1426 c.c.]

Principio espresso dall’art. 1426 c.c. vigente, in deroga al disposto dell’art. 1425 c.c., che sancisce l’annullabilità dei negozi giuridici posti in essere dai minori, in quanto soggetti privi della capacità di agire [vedi capacità].
A tale regola fa eccezione il principio in esame, che prevede la non annullabilità del negozio giuridico concluso dal minore nei casi in cui quest’ultimo abbia posto in essere raggiri ed artifici per trarre in inganno la controparte sulla sua minore età.