Mala fìdes supervèniens non nòcet

Mala fìdes supervèniens non nòcet [La mala fede sopravvenuta non nuoce - ai fini del possesso; cfr. art. 1147 c.c.]

Principio applicato, nel diritto civile vigente, in materia di possesso. Esso stabilisce che, ai fini della sussistenza del requisito della buona fede (richiesto da diverse norme, artt. 1147 ss., 1152 ss. c.c., per l’acquisto del possesso e per l’usucapione) è sufficiente che il possessore sia in buona fede (ignori, cioè, l’esistenza di diritti altrui sulla cosa posseduta) all’inizio del possesso, a nulla rilevando che in un momento successivo il possessore abbia avuto consapevolezza dell’esistenza di un diritto altrui sulla cosa posseduta.