Lùcrum cèssans

Lùcrum cèssans [Lucro cessante; cfr. artt. 1223, 2056 c.c.]

Si tratta di uno degli elementi del danno patrimoniale, insieme al damnum emèrgens [vedi].
In particolare, il (—) consiste nel mancato guadagno che il soggetto danneggiato soffre per effetto del danno; il danno emergente è, invece, la diminuzione patrimoniale subìta dal danneggiato.
In sintesi, può dirsi che:
— il (—) corrisponde ad un mancato acquisto;
— il danno emergente corrisponde ad una perdita patrimoniale.