Longìssimi tèmporis præscrìptio

Longìssimi tèmporis præscrìptio

Istituto di origine postclassica: fu un modo di acquisto a titolo originario del domìnium unificato [vedi].
L’acquisto poteva avere ad oggetto qualsiasi res [vedi] (tranne quelle extra commèrcium, incommerciabili, o quelle vi possèssæ, il cui possesso era stato ottenuto con violenza) e richiedeva:
— la bòna fìdes [vedi] iniziale (non anche una giusta causa, necessaria, invece, per l’usucàpio [vedi]);
— un possesso ininterrotto della cosa per la durata di 30 anni (40 anni per i beni dello Stato, della Chiesa, o di comunità minori od opere pie).
[vedi Longi temporis præscriptio].