Lòngi tèmporis præscrìptio
Lòngi tèmporis præscrìptio [cfr. artt. 954, 970, 1014, 1073, 2934 ss. c.c.]
Istituto di origine classica: al fine di tutelare la certezza delle relazioni commerciali, nell’età dei Severi, mediante alcune constitutiònes prìncipum [vedi], si cominciò a concedere una limitata tutela processuale ai soggetti che avessero posseduto, per un lungo periodo di tempo, un fundus stipendiàrius vel tributàrius [vedi]. La sua origine va rinvenuta in un istituto processuale greco analogo alla excèptio [vedi] romana, detto paragraphè: in virtù di quest’ultimo, era possibile paralizzare un’azione se il diritto vantato non fosse stato esercitato per lungo tempo.
Il nome di paragraphè si tradusse nella romana præscriptio (e nella odierna prescrizione: cfr. artt. 2934 ss. c.c.).
Ai fondi provinciali (c.d. fundi stipendiarii vel tributarii), che non potevano essere oggetto di domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], non era applicabile l’usucàpio [vedi].
Per porre rimedio a ciò i magistrati provinciali riconobbero, sul modello del diritto greco, in favore di chi avesse posseduto per lungo tempo uno di tali fondi, una sorta di eccezione processuale con la quale era possibile respingere la pretesa dell’attore che agisse con la rèi vindicàtio [vedi] o con un’azione personale.
L’istituto ebbe larga applicazione e fu caratterizzato da effetti diversi da quelli propri dell’usucapio: la (—) non faceva acquistare il dominium sul fondo provinciale, né legittimava l’esercizio di un’àctio in rem [vedi], ma difendeva il possessore contro l’azione del proprietario.
Il tempo necessario per l’applicazione della (—) era di 10 anni se proposta contro un proprietario residente nella stessa città (inter præsèntes) e di 20 se proposta contro il proprietario residente in altra città (inter absèntes).
Istituto di origine classica: al fine di tutelare la certezza delle relazioni commerciali, nell’età dei Severi, mediante alcune constitutiònes prìncipum [vedi], si cominciò a concedere una limitata tutela processuale ai soggetti che avessero posseduto, per un lungo periodo di tempo, un fundus stipendiàrius vel tributàrius [vedi]. La sua origine va rinvenuta in un istituto processuale greco analogo alla excèptio [vedi] romana, detto paragraphè: in virtù di quest’ultimo, era possibile paralizzare un’azione se il diritto vantato non fosse stato esercitato per lungo tempo.
Il nome di paragraphè si tradusse nella romana præscriptio (e nella odierna prescrizione: cfr. artt. 2934 ss. c.c.).
Ai fondi provinciali (c.d. fundi stipendiarii vel tributarii), che non potevano essere oggetto di domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], non era applicabile l’usucàpio [vedi].
Per porre rimedio a ciò i magistrati provinciali riconobbero, sul modello del diritto greco, in favore di chi avesse posseduto per lungo tempo uno di tali fondi, una sorta di eccezione processuale con la quale era possibile respingere la pretesa dell’attore che agisse con la rèi vindicàtio [vedi] o con un’azione personale.
L’istituto ebbe larga applicazione e fu caratterizzato da effetti diversi da quelli propri dell’usucapio: la (—) non faceva acquistare il dominium sul fondo provinciale, né legittimava l’esercizio di un’àctio in rem [vedi], ma difendeva il possessore contro l’azione del proprietario.
Il tempo necessario per l’applicazione della (—) era di 10 anni se proposta contro un proprietario residente nella stessa città (inter præsèntes) e di 20 se proposta contro il proprietario residente in altra città (inter absèntes).