Locatio rèi

Locatio rèi

Era quel particolare tipo di locatio-conductio [vedi], nel quale il locatore si impegnava ad assicurare al conduttore il godimento di una cosa mobile od immobile, per un certo periodo di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo (mèrces).
Qualunque cosa poteva essere oggetto di (—), sia mobile che immobile, purché inconsumabile. La (—) poteva avere come oggetto anche uno schiavo e poteva importare la facoltà di avvalersi della operæ di questo. Oggetto di (—) poteva essere inoltre l’esercizio di iùra in re alièna [vedi].
La merces era il corrispettivo per il godimento della cosa ed era costituita generalmente da danaro. Poteva, tuttavia, essere costituita anche dai frutti della cosa locata; infatti:
— nella colonia partiaria la merces era costituita da una quota determinata dei frutti;
— se la merces era composta da un tot prestabilito o invariabile di derrate (pars quanta), questa non variava quantitativamente qualunque fosse stato l’ammontare del raccolto.
La durata della (—) era, di regola, fissata dalle parti o, in mancanza, dalle consuetudini locali, ma poteva aversi, anche, una locazione a tempo indeterminato (locatio in perpetuum), che durava finché una delle due parti non decideva di recedere dal contratto.
Obblighi del locatore erano:
— lasciare il conduttore nel godimento della cosa per tutta la durata del contratto;
— consegnare la cosa in buono stato e mantenerla in tale stato per la durata del contratto, onde garantirne il godimento al locatario.
Obblighi del locatario erano:
— pagare la mercede alle scadenze pattuite;
— custodire la cosa;
— restituire la cosa al termine della locazione. Se la cosa da restituire risultava deteriorata o distrutta, l’obbligazione si trasformava in quella di pagamento del valore.
Il conduttore aveva solo un diritto personale, esercitabile contro il locatore: avendo la possèssio naturàlis [vedi possessio], era un mero detentore. Eccezionalmente era al conduttore accordato l’interdìctum de vi armàta [vedi] se era stato cacciato con l’uso delle armi dal fondo locato.
Poiché vigeva il principio èmptio tòllit locàtum [vedi], nel caso di vendita della cosa, il locatore era responsabile se l’acquirente pretendeva la restituzione della cosa dal conduttore.
A tal proposito il locatore poteva pattuire che il compratore della cosa locata rispettasse la locazione: tale patto, però, aveva valore solo tra le parti della vendita, pertanto il conduttore poteva agire solo contro il locatore con l’àctio condùcti (il quale a sua volta poteva agire con l’actio vènditi contro l’acquirente).
Particolare disciplina era dettata per il caso in cui l’oggetto della locazione fosse stato un immobile urbano (nel qual caso il conduttore si chiamava inquilìnus) o un fondo rustico (nel qual caso il conduttore si chiamava colònus). Il conduttore, in queste ipotesi, era tenuto anche ad evitare di deteriorare l’immobile e doveva eseguire tutte le opere necessarie alla sua ordinaria manutenzione, mentre le spese di straordinaria manutenzione erano a carico del locatore.
In diritto giustinianeo era ammessa la tacita ricondùctio (ossia la proroga tacita), che si verificava se al termine del rapporto l’inquilinus o il colonus rimaneva nell’immobile ed il locatore non vi si opponeva.