Locàtio òperis

Locàtio òperis [cfr. artt. 1655, 2222 c.c.]

Era quel particolare tipo di locatio-conductio [vedi], nel quale il locatore metteva materiali di sua proprietà a disposizione di un àrtifex (che assumeva le vesti del conduttore) che si impegnava, con lavoro proprio (o di propri dipendenti) a lavorarli e trasformarli in oggetti, per utilità del locatore, ricevendo da quest’ultimo, in cambio dell’opera conclusa, un corrispettivo (mèrces).
Nella (—) il locatore doveva prestare al conduttore la materia prima da lavorare o la cosa in ordine alla quale doveva essere effettuata la trasformazione: il conductor aveva il compito di trasformarla, lavorandola, e di riconsegnarla al condùctor, contro il pagamento della merces. In tale contratto la cosa non era locata a vantaggio del conduttore, ma a vantaggio del locatore: ne conseguiva che l’obbligo di pagare la mercede incombeva sul locatore.
Nel diritto classico si discuteva se potesse esser qualificato come (—) un contratto con cui un soggetto si impegnava a lavorare per altri una materia propria. Alcuni ritenevano che tale fattispecie fosse caratterizzata da una compravendita del materiale congiunta ad una locazione dell’opera (tale tesi fu sostenuta da Cassio [vedi]), ma finì col prevalere, peraltro, l’opposta opinione che ravvisava un’ipotesi di vendita del prodotto finito.
Il conduttore era obbligato ad eseguire il lavoro o il servizio affidatogli sia personalmente (anche, eventualmente, attraverso l’opera dei propri schiavi), sia sublocando l’opus ad un altro conductor.
L’opera doveva essere eseguita nel tempo stabilito ed in mancanza entro il periodo di tempo considerato normalmente necessario per condurlo a termine.
Al termine del lavoro il locàtor operis aveva diritto alla adprobàtio operis (cioè al collaudo) al momento della consegna: il collaudo doveva essere effettuato secondo l’arbìtrium bòni vìri [vedi].
Le obbligazioni derivanti da (—) si trasmettevano agli eredi nel caso di morte del locator o del conductor, a meno che l’attività che quest’ultimo doveva prestare non fosse un’attività infungibile.
Una sottospecie della (—) era costituita dalla c.d. locatio operis irregularis, che ricorreva nei casi in cui la materia prima consegnata dal locatore fosse passata in proprietà del conduttore: quest’ultimo risultava obbligato a consegnare il prodotto finito, lavorato con una qualsiasi materia appartenente allo stesso genere [vedi genus].