Locatio operàrum

Locatio operàrum [cfr. artt. 2094 ss. c.c.]

Era quel particolare tipo di locatio-conductio [vedi], nel quale il locatore metteva a disposizione del conduttore i propri servizi dietro il pagamento di un corrispettivo (mèrces).
La (—), derivando dalla locazione dello schiavo, poteva avere come oggetto non qualsiasi lavoro umano, ma soltanto quello prevalentemente manuale, che di solito era prestato da schiavi.
Caratteristica dell’obbligazione del locàtor operarum era la sua subordinazione totale alle direttive del condùctor (datore di lavoro). Nel diritto postclassico, per l’influenza del Cristianesimo, si attenuò la concezione della piena subordinazione del locator al conductor. Peraltro, il fenomeno della scarsezza di mano d’opera, sia servile che libera, importò l’introduzione di norme sulla sèrvitus glebæ e sulla ereditarietà dei mestieri.
La (—) cessava per morte del locator, essendo impossibile che le operæ fossero prestate da persone diverse. Viceversa, se era il condùctor a morire, i suoi diritti ed i suoi obblighi si trasmettevano agli eredi.
Al di fuori della (—) rimanevano le artes ingènuæ [vedi] (o operæ liberàles), cioè le attività prevalentemente intellettuali, quali quelle dell’avvocato, del medico etc.
Di solito le professioni intellettuali erano esercitate su richiesta dagli interessati ed a titolo gratuito: il cliente, peraltro, poteva corrispondere un honoràrium. Le operæ liberales ebbero tutela giudiziaria, se non quella extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem]. Qualora fosse stato riscontrato un cattivo esercizio dell’arte professionale, secondo i Proculiani [vedi], al cliente spettava l’actio ex lege Aquilia [vedi] per il risarcimento del danno.