Lìtis denuntiàtio

Lìtis denuntiàtio [cfr. art. 163 c.p.c.]

Veniva così definito, in diritto romano, uno dei modi con cui, nella cognìtio extra òrdinem [vedi], si compiva l’atto introduttivo del processo di cognizione [vedi evocàtio].
In particolare, la (—) era caratterizzata dal fatto che la citazione in giudizio veniva recapitata alla controparte da un pubblico funzionario.
Nella (—) l’attore doveva indicare i termini della pretesa vantata, invitando la controparte a costituirsi in giudizio ad un’udienza prestabilita.